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Privacy e norme a tutela dei consumatori (normativa europea e legislazione Italiana) Ilaria Amelia Caggiano
- 23 Novembre 2015
- Pubblicato da: Francesco Russo
- Categoria: Lezioni

L’obiettivo della lezione è stato quello di analizzare, dal punto di vista giuridico, il commercio Elettronico, la Privicy degli utenti di una piattaforma e-Commerce, diritti e doveri del titolare / gestore della piattaforma. Abbiamo affrontato vari casi di contenzioso avvenuti in passato e che “hanno fatto scuola”. Ma cosa è un e-Commerce? L’ e-Commerce è una forma di commercio su internet. Cos’è internet giuridicamente? Internet è un “meta-territorio” che sarebbe una sorta di territorio virtuale dove i confini fra i vari stati sarebbero non fisici, ma logici. Internet non è un’entità fisica o tangibile, ma piuttosto una gigantesca rete che interconnette un numero infinito di gruppi più ristretti di reti informatiche collegate fra di loro. Si tratta dunque di una rete di reti 1. Queste definizione ci aiuteranno a comprendere e ad interpretare meglio tutto ciò che è stato discusso in aula e che verrà riportato in parte di seguito. Le norme a cui si fa riferimento sono il decreto legislativo 70/2003 e sue modifiche, o attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico, il decreto legislativo 206/2005 e sue modifiche, o codice del consumatore, il decreto legislativo 82/2005 e sue modifiche, o codice dell’amministrazione digitale. Tra i vari casi esaminati, a mio avviso, è bene ricordare quello sul mail-marketing. Il mail marketing è uno tra i mezzi, più diffusi e importanti, atti a pubblicizzare, informare e vendere, a disposizione del gestore di una piattaforma e-Commerce. L’attenzione si è soffermata in particolare sull’invio della prima e-mail da parte del gestore della piattaforma.
Secondo il d.lgs. 70/2003 è consentito l’invio di comunicazioni commerciali purché siano rispettati i requisiti informativi di cui all’art. 8 del medesimo decreto e l’indicazione che il destinatario ha facoltà di opporsi alla comunicazione in futuro (sistema opt-out2). Il primo dato normativo da tenere in considerazione è quindi il d. lgs. 70/2003 – art. 8 e 9. Ai fini di questo dato normativo non è necessario nessun consenso espresso preventivo.
Il secondo dato normativo è il d. lgs. 196/2003 – codice privacy (in particolare art. 23 e 130). Questi riguardano più strettamente gli aspetti della privacy e prevedono un sistema invece di consenso preventivo (sistema opt -in 3): prescrivono cioè di ottenere dall’interessato il consenso preventivo all’utilizzo dei dati, secondo l’interpretazione prevalente (in part. art. 130 co. 1, 2 ,3, l’art. 130 vale solo se si intende fare: inviare materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale). Come combinare queste due previsioni?
La via più cautelativa per il titolare / gestore di un negozio virtuale è quella di ottenere un consenso preventivo globale, che comprende anche l’invio di comunicazioni commerciali future, al momento del consenso iniziale prestato (per il quale può essere ritenuto sufficiente il sistema opt-in point and click4). La prima e-mail commerciale o pubblicitaria nello specifico conterrà anche la previsione di opt-out di cui all’art. 9 d. lgs. 70/2003. Le clausole vessatorie cosi come previsto dalla legge vanno citate a parte e previste di un proprio point and click. All’interno di un contratto possono essere presenti più clausole vessatorie da accettare e di conseguenza più point and click.
FONTI
WEB:
1 http://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/quale-giurisdizione-su-internet-interviene-la-corte-di-giustizia
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